Etichettatura Prodotti con Etichette Adesive Personalizzate

Etichettatura

L’etichettatura, assieme alla presentazione ed alla pubblicità dei prodotti alimentari, risponde ad una esigenza di trasparenza e correttezza delle informazioni che devono essere fornite al consumatore finale soprattutto per quanto concerne la composizione ed il tipo di prodotto che sta acquistando, evitando possibili confusioni. L’etichettatura, quindi, deve assicurare la corretta e trasparente informazione per il consumatore, mettendo in rilievo, anche attraverso la grafica, gli ingredienti o le materie prime, allo scopo di aiutare l'acquirente nella scelta dei prodotti da comprare.
L'etichetta ha quindi lo scopo di fornire al consumatore informazioni chiare ed esplicative in merito alla natura, identità, qualità, composizione, conservazione, origine o provenienza e modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto che sta acquistando. Il punto fondamentale è che le informazioni contenute nell’etichetta non devono indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche del prodotto stesso. Proprio per questo motivo le informazioni in essa contenute devono essere:

- chiare
- comprensibili
- leggibili
- indelebili
- in lingua italiana (ed anche in altre lingue purché facilmente comprensibili dal consumatore)

La pubblicità ingannevole

Un'etichetta non è veritiera in questi casi:
- se inganna sulle caratteristiche del prodotto;
- se attribuisce al prodotto proprietà o effetti che non possiede;
- se suggerisce che un prodotto possiede caratteristiche particolari, se esse sono comuni a tutti i prodotti analoghi;
- se attribuisce al prodotto proprietà atte a curare o prevenire una malattia. Sono escluse le acque minerali e i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare specificatamente autorizzati dal Ministero della Sanità (ad esempio, acque minerali, prodotti dietetici e prodotti per l'infanzia);
- se la forma o l'aspetto conferito ai prodotti o ai loro imballaggi sono tali da trarre in inganno il consumatore.

Etichetta Irregolare

Un prodotto con etichetta irregolare deve essere ritirato e restituito al fornitore. Tutti gli operatori della filiera (produttori, grossisti, dettaglianti) sono tenuti al controllo della conformità delle etichette: nel caso di un'etichetta non conforme che resta in commercio, la sanzione è applicata sia al produttore, sia al grossista, sia al dettagliante.

Etichettatura dei prodotti alimentari

L’intera materia relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari è stata disciplinata a livello europeo dalla Direttiva 2000/13 del 20 marzo del 2000, recepita ed attuata in Italia dal Decreto Legislativo del 23 giugno 2003, n. 181. L’esigenza di creare una normativa quadro in Europa concernente l’etichettatura, nasce dalla convinzione che differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia possono ostacolare la libera circolazione delle merci sul territorio europeo e creare disparità nelle condizioni di concorrenza.
La normativa comunitaria esistente, regola in maniera rigorosa le caratteristiche delle indicazioni da riportare all’esterno delle confezioni. Il campo di applicazione ricomprende l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati alla vendita al consumatore. In particolare:

  1. etichettatura: l’insieme delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto e figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, infine, sui documenti di accompagnamento;
  2. presentazione: la forma o l’aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione, il materiale utilizzato per il loro confezionamento, il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita, l’ambiente nel quale sono esposti;
  3. pubblicità: le regole di correttezza nel pubblicizzare le caratteristiche dei prodotti alimentari, in particolare con riferimento alla natura, all’identità, alla qualità, alla composizione, alla quantità, alla durabilità, al luogo di origine o di provenienza, al modo di ottenimento o di fabbricazione.

Le regole relative alle indicazioni concernenti i prodotti alimentari, compresi quelli venduti tramite distributori automatici o semiautomatici, sono riferite a:

NOTA: Il fatto che il confezionamento venga effettuato presso il produttore o presso l'operatore commerciale non ha rilevanza (Corte di Cassazione). Se il prodotto alimentare viene acquistato dal consumatore “a scatola chiusa”, ovvero protetto da un imballaggio a “prova di rottura”, anche se il confezionamento è stato compiuto presso il negozio (es. formaggi), è comunque considerato un prodotto confezionato.

Le informazioni in etichetta si dividono in obbligatorie e complementari (facoltative). La normativa vigente impone regole rigorose per l’etichettatura dei prodotti preconfezionati destinati al consumatore, mentre stabilisce regole meno severe e meno vincolanti per i prodotti sfusi o cosiddetti “preincartati".
Dati i numerosissimi tipi di prodotti alimentari e la loro natura estremamente variabile si sono rese inoltre necessarie regolamentazioni specifiche (secondo il tipo di prodotto) per meglio tutelare il consumatore, che vanno ad aggiungersi a quelle applicate ai prodotti alimentari in generale.
I prodotti preconfezionati destinati al consumatore devono riportare obbligatoriamente sulle confezioni o sulle etichette le seguenti indicazioni:

- Denominazione di vendita (nome del prodotto)
- Elenco degli ingredienti
- Quantità degli ingredienti principali (QUID)
- Quantità (netta o nominale) del prodotto
- Termine minimo di conservazione o - Data di scadenza (se il prodotto è molto deperibile)
- Nome o Ragione sociale e sede del produttore o dell'eventuale altro soggetto che abbia effettuato il confezionamento
- Sede dello stabilimento di fabbricazione e confezionamento
- Lotto
- Modalità di conservazione
- Istruzioni per l'uso

- Denominazione di vendita;
- Ingredienti (salvo esenzioni particolari);
- Modalità di conservazione per gli alimenti molto deperibili, se necessario;
- Data di scadenza, che deve figurare con la dicitura «da consumarsi entro». Nel caso di paste fresche dovrà aggiungersi anche la data stessa
- Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume;
- Percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati

Luogo di origine o di provenienza del prodotto/materia prima
La menzione nell’etichetta del luogo di origine o di provenienza del prodotto è al momento facoltativa per la maggior parte dei prodotti. Diviene obbligatoria solo nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. Ciò vuol dire che per i prodotti provenienti dall' estero e confezionati in Italia, non vi è l'obbligo di un'avvertenza o menzione in etichetta.
Vi sono alcuni prodotti, per i quali l'etichettatura di origine è invece obbligatoria. Si tratta in particolare delle seguenti categorie:

- ortofrutta
- carni bovine
- carni di pollo e di volatili
- vini
- olio d’oliva
- latte fresco
- miele
- pesce
- uova
Uno strumento che consente di ottenere informazioni sui prodotti è il codice a barre. Esso è composto da una serie di righe nere e da alcuni numeri posizionati al di sotto. Le prime due cifre indicano la nazionalità del produttore: l’Italia è contraddistinta dal numero 80.
Da rilevare, infine, che l’intera questione è al momento nel nostro Paese soggetta a revisione. Con la Legge n. 204 del 3 agosto 2004, infatti, si è introdotto un’ulteriore indicazione obbligatoria nell’etichettatura, concernente appunto l’origine dei prodotti. Le disposizioni contenute nella Legge, tuttavia, non sono immediatamente operative in quanto dovranno essere rese operative mediante decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con quello delle Attività Produttive, che al momento non sono stati ancora emessi.

Etichetta nutrizionale

La materia relativa all’etichettatura nutrizionale è disciplinata dalla Direttiva del Consiglio 90/496 del 24 settembre 1990, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
L'etichettatura nutrizionale, concernente alcuni valori energetici e nutritivi del prodotto è, come regola generale, facoltativa. Diviene tuttavia obbligatoria quando nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari vi sia contenuta un’informazione nutrizionale, ossia una descrizione o un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che l’alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali.
Qualora apposta, l’etichetta nutrizionale deve essere strutturata sotto forma di tabella, riportante obbligatoriamente i valori energetici e nutrienti (proteine, carboidrati, grassi, fibre alimentari, sodio, vitamine e sali minerali) contenuti nel prodotto alimentare.
Le informazioni nutrizionali devono figurare su un’unica tabella, ed essere evidenziate in modo da risultare ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le informazioni devono essere anche in lingua italiana.
Per i prodotti alimentari non preconfezionati, le informazioni nutrizionali devono figurare su un cartello posto in evidenza nel negozio di vendita o sul prodotto alimentare o accanto allo stesso o nel comparto ove è esposto per la vendita.

Indicazioni nutrizionali e sulla salute

Attraverso il Regolamento CE n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, il legislatore europeo ha proceduto a disciplinare anche la materia relativa alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Tale disciplina non si applica solo alle etichette, ma a tutte quelle indicazioni nutrizionali e sulla salute che figurano nelle comunicazioni commerciali, nella presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale ed alle imprese di ristorazione collettiva, a garanzia di una migliore tutela dei consumatori e della libera circolazione delle merci nell'UE.
Da segnalare, innanzitutto, che per indicazione nutrizionale si fa riferimento a qualunque indicazione "che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche", dovute all'energia che apporta, a tasso ridotto o accresciuto, oppure non apporta, e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene; è considerata indicazione sulla salute, invece, qualunque indicazione "che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute".
inserite su base volontaria. Qualora il produttore decida di apporle, tuttavia, dovrà accertarsi che queste:

  1. non siano false, ambigue e fuorvianti;
  2. non creino dubbi od incertezze sulla sicurezza ed adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;
  3. non incoraggino il consumo eccessivo di un elemento;
  4. non affermino, suggeriscano o sottintendano che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive;
  5. non facciano riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore.

Oltre a questo le indicazioni devono rispondere a determinate caratteristiche, prestabilite in termini di sostanze nutritive, ruolo nell'alimentazione, composizione nutrizionale, ecc. I particolari di tali caratteristiche non sono ancora stati fissati, ma saranno determinati dalla Commissione europea entro il 19 gennaio 2009.
In aggiunta l'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

  1. deve essere dimostrato scientificamente che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento di una sostanza nutritiva rispetto alla quale è fornita l'indicazione, ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico;
  2. la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione deve essere contenuta (o assente, secondo i casi) nel prodotto finale in una quantità significativa o comunque in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato;
  3. la sostanza nutritiva, o di altro tipo, per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo umano;
  4. la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione.

Infine si segnala che la Commissione europea intende istituire un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, in cui saranno contenute le condizioni di uso specifiche, tenendo conto non solo della normativa comunitaria attualmente vigente, nello specifico la Direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità e la Direttiva 90/496/CEE sull’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, ma anche delle disposizioni esistenti già in alcuni Stati membri e degli orientamenti a livello internazionale del Codex Alimentarius.
Relativamente alle sole indicazioni nutrizionali, segnaliamo che la Commissione europea ha già provveduto a fissare un primo elenco, comprensivo anche delle relative condizioni di applicazione.

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